La Corte di Cassazione, in un'ordinanza pubblicata di recente, ha sottolineato un principio secondo il quale effettuare una registrazione di nascosto sul luogo di lavoro è lecito se questa viene utilizzata per difendere un proprio diritto fondamentale. Il caso esaminato.
In merito alla possibilità di registrare conversazioni di nascosto, ovvero senza che l'altra persona coinvolta nella conversazione sia a conoscenza della registrazione, si rischia sempre di generare confusione. Quando questa possibilità è lecita e quando, invece, rappresenta un reato? Ne ha parlato, in un video pubblicato di recente, l'avvocato Simona Ferrero, che si occupa di diritto del lavoro.
Nel filmato in questione l'esperta ha risposto ad una domanda specifica: "È lecito registrare delle conversazioni con il capo sul luogo di lavoro?". La risposta secca, ha spiegato l'avvocato, sarebbe in realtà "no". Occorre, infatti, il consenso della persona che subisce la registrazione. In merito, però, c'è da fare qualche chiarimento. Se la registrazione effettuata senza consenso si rivela necessaria, o comunque importante, per tutelare un proprio diritto fondamentale all'interno del processo, allora è del tutto irrilevante che questa sia stata effettuata senza il consenso dell'altra persona in quanto non informata o contraria alla stessa registrazione.
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Registrazione di nascosto sul luogo di lavoro: il principio sottolineato dalla Cassazione

La questione è stata effettuata, di frequente, anche dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, in un'ordinanza pubblicata pochi giorni fa. Il caso in oggetto riguarda un lavoratore che aveva registrato, utilizzando un cellulare tenuto nascosto, una riunione di lavoro. Successivamente questa registrazione era stata utilizzata durante il processo per sostenere una vertenza contro il datore di lavoro. Lo stesso dipendente aveva inoltre fornito la registrazione anche ad altri due colleghi. Questi, a loro volta,volta hanno utilizzato la registrazione all'interno di altre cause di lavoro.
L'azienda, per tutelare i propri interessi, aveva fatto ricorso al Garante della Privacy, sostenendo che i lavoratori non avessero rispettato la normativa in materia di trattamento dei dati. Secondo l'azienda, i dipendenti avevano infatti consentito (il primo lavoratore) e utilizzato (anche il secondo e il terzo lavoratore) un video senza ottenere prima il consenso del soggetto registrato. In merito, la Corte di Cassazione ha spiegato che il diritto di difesa di un lavoratore consente di utilizzare registrazioni anche senza il consenso del soggetto registrato. Solo, però, se queste sono necessarie alla tutela di un diritto fondamentale e di esercitare dunque la propria difesa in giudizio.
In generale, perché sia lecito effettuare una registrazione di nascosto vanno presi in considerazione motivazione e tipologia della registrazione. Se lo scopo è quello di diffamare l'altra persona diffondendo l'audio, questo comportamento potrebbe essere perseguibile. Diverso, invece, è il discorso se la registrazione viene effettuata per far valere i propri diritti.
