Guidare senza patente non è sempre reato: ci sono alcuni casi in cui i rischi sono diversi, anche se non indifferenti. Ecco tutti i dettagli.
La patente di guida è un documento ufficiale che attesta l’idoneità di una persona a condurre veicoli a motore. In Italia, la disciplina è regolata principalmente dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione. L’autorità competente al rilascio è la Motorizzazione Civile, mentre le autoscuole autorizzate offrono supporto nella preparazione. Per ottenere la patente, è necessario superare due prove: un esame teorico e uno pratico. La prova teorica verifica la conoscenza delle norme del traffico e dei comportamenti da tenere alla guida, mentre quella pratica valuta la capacità di condurre il veicolo in sicurezza. È richiesta anche la visita medica per accertare l’idoneità psico-fisica del candidato.
Le patenti si distinguono in diverse categorie (A, B, C, D, E) a seconda del tipo di veicolo e della sua massa. Ad esempio, la patente B consente di guidare autovetture fino a 3,5 tonnellate e moto leggere, mentre le patenti C e D sono necessarie per la conduzione di mezzi pesanti e autobus. Il rilascio è subordinato a requisiti anagrafici (età minima variabile a seconda della categoria) e alla regolarità della posizione legale del richiedente. La patente ha una scadenza periodica, con obbligo di rinnovo attraverso controlli medici. In caso di infrazioni gravi, è prevista la sospensione o la revoca. Infine, l’Italia aderisce alla normativa europea, garantendo il mutuo riconoscimento della patente tra gli Stati membri.
Guidare senza patente non è sempre reato: ecco la spiegazione dell'esperto
Così come le infrazioni gravi possono portare alla sospensione e alla revoca della patente, guidare senza patente può portare a gravi conseguenze. Non sempre, però, le conseguenze sono di tipo penale. L'avvocato Giuseppe Di Palo, esperto di diritto penale, ha spiegato che ci sono dei casi in cui non si commette automaticamente reato, guidando senza patente. Questo, nel caso in cui il conducente guidi senza aver mai conseguito la patente, oppure quando la patente è stata revocata, o non rinnovata, per mancanza di requisiti fisici o psichici, non si commette direttamente un reato. L'esperto spiega, infatti, che l'articolo 116 del Codice della Strada prevede, in prima battuta, 'solo' una sanzione amministrativa, anche se molto salata (in effetti, può superare anche i 9.000 euro). Ci sono, allo stesso modo, però, dei casi in cui si passa al reato penale.
L'esperto, infatti, spiega che per i recidivi nel biennio, e cioè coloro che commettono una nuova violazione entro due anni, può scattare la contestazione del reato, che può portare a una pena fino a un anno di arresto. Pertanto, conclude Di Palo, il legislatore ha adottato una posizione intermedia: la prima volta, infatti, si tratta di un illecito amministrativo, mentre la seconda volta, nel biennio, la violazione si trasforma un reato. Tali disposizioni, però, non valgono quando la patente è sospesa e non revocata: in quest'ultimo caso, infatti, si applica l'articolo 218 del Codice della Strada. Questo prevede sanzioni amministrative, ma non prevede mai il reato penale, neppure nel biennio.

