Il proprietario a metà di un immobile, che ha usufruito delle agevolazioni sulla prima casa, può usufruire delle stesse se sposta la residenza nel nuovo immobile acquistato? Ecco la risposta e il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.
Le agevolazioni per la prima casa sono una serie di benefici fiscali destinati a chi acquista un immobile da destinare ad abitazione principale. Il loro obiettivo è incentivare l’acquisto della prima abitazione, rendendolo più accessibile grazie alla riduzione di alcune imposte. Queste agevolazioni riguardano sia l’acquisto da privati che da imprese costruttrici, con differenze nelle imposte applicate. Se l’acquisto avviene da un privato o da un’impresa che vende in esenzione IVA, l’imposta di registro è ridotta al 2% del valore catastale dell’immobile (invece del 9%), mentre le imposte ipotecaria e catastale sono fissate a 50 euro ciascuna. Se invece l’acquisto è da un’impresa soggetta a IVA, si applica l’IVA agevolata al 4% (anziché il 10%), con imposte ipotecaria, catastale e di registro pari a 200 euro ciascuna.
Per usufruire di questi vantaggi, l’acquirente deve rispettare alcune condizioni: l’immobile non deve essere di lusso, deve essere situato nel Comune di residenza (o dove il compratore intende trasferirsi entro 18 mesi dall’acquisto) e non si devono possedere altri immobili con le stesse agevolazioni. Questi incentivi sono fondamentali per favorire l’accesso alla proprietà immobiliare, specialmente per i giovani e le famiglie, riducendo il carico fiscale e facilitando l’investimento in un’abitazione stabile. Il mancato rispetto dei requisiti, tuttavia, comporta la decadenza delle agevolazioni e il pagamento delle imposte ordinarie, con sanzioni e interessi.
Agevolazioni prima casa per il proprietario (a metà) di un altro immobile: è possibile usufruire di questi benefici se si sposta la residenza
L'Agenzia delle Entrate, attraverso la Posta del canale ufficiale FiscoOggi, ha recentemente fornito un chiarimento sui requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa. In particolare, ha risposto a un contribuente che ha chiesto se fosse possibile accedere nuovamente ai benefici fiscali per l’acquisto della prima abitazione, pur essendo già proprietario a metà, e cioè in comproprietà con il fratello, di un altro immobile acquistato con le stesse agevolazioni. L’Agenzia ha spiegato che, in base alla normativa vigente, per accedere ai benefici fiscali sulla prima casa è necessario non essere titolari, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su un altro immobile acquistato con le agevolazioni in questione.

Tuttavia, la Legge di Stabilità del 2016 ha introdotto un’importante deroga: chi ha già acquistato un’abitazione con i benefici prima casa può comprarne un’altra con lo stesso trattamento agevolato, a condizione che venda l'immobile preposseduto entro un determinato termine. Questa finestra temporale, inizialmente fissata a un anno, è stata estesa a due anni dalla Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024). Nel caso specifico esaminato dall’Agenzia, il contribuente potrà, dunque, usufruire nuovamente delle agevolazioni, ma solo se venderà almeno il 50% dell’immobile già posseduto entro due anni dal nuovo acquisto, evitando così la decadenza dai benefici fiscali e le eventuali sanzioni.
