È possibile, per un farmacista, rifiutarsi di somministrare la pillola del giorno dopo, oppure è un suo obbligo darla ai pazienti che la richiedono? Ecco la risposta e la spiegazione dell'esperto.
La pillola del giorno dopo è un contraccettivo d’emergenza utilizzato per prevenire una gravidanza indesiderata dopo un rapporto sessuale non protetto o a rischio. Esistono due principali farmaci con meccanismi d’azione differenti: levonorgestrel (LNG) e ulipristal acetato (UPA). Il levonorgestrel (1,5 mg) è un progestinico di sintesi che agisce ritardando o inibendo l’ovulazione, impedendo l’incontro tra spermatozoi e ovocita. Per essere efficace, deve essere assunto entro 72 ore dal rapporto a rischio, con una riduzione dell’efficacia al passare del tempo. L’ulipristal acetato (30 mg), invece, è un modulatore selettivo del recettore del progesterone che blocca più efficacemente l’ovulazione, risultando efficace fino a 120 ore (5 giorni) dal rapporto. Entrambi i farmaci non interrompono una gravidanza già avviata e non sono abortivi, ma impediscono la fecondazione.
Dal 2015, non è richiesta la ricetta medica per le donne maggiorenni, mentre per le minorenni era ancora necessaria la prescrizione. Dal 2020, essa non è necessaria nemmeno per le minorenni, per quanto sia consigliata: nel mese di ottobre di quell'anno, con la determina numero 998, infatti, AIFA, e cioè l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha eliminato l'obbligo di prescrizione medica per la somministrazione alle minorenni di ulipristal acetato (EllaOne), e cioè il farmaco impiegato nella contraccezione d’emergenza entro cinque giorni dal rapporto. Il Consiglio di Stato ha, inoltre, stabilito che la pillola del giorno dopo non ha effetti abortivi, confermando che la sua commercializzazione rispetta la normativa italiana. Tuttavia, persistono ostacoli di accesso dovuti a resistenze culturali e disinformazione, che possono limitare l’efficacia della contraccezione d’emergenza.
Pillola del giorno dopo: i farmacisti non possono rifiutarsi di somministrarla, in alcun caso. Ecco perché esiste quest'obbligo
A proposito di resistenze culturali, diverse sono state le proteste di associazioni che si appellavano al diritto di obiezione di coscienza dei farmacisti che si rifiutavano di somministrarla. Diritto che, però, in questo caso non c'è, proprio perché la pillola del giorno dopo non è abortiva. A spiegarlo, in maniera precisa, è stato un noto legale italiano, l'avvocato Matteo Ruffinotti. Il legale, infatti, ha spiegato che i farmacisti non possono, in alcun caso, rifiutarsi di somministrare la pillola del giorno dopo, nemmeno a minorenni senza prescrizione. Questo perché la pillola ha semplicemente l'effetto di bloccare o ritardare l'ovulazione: non ha, dunque, alcun tipo di effetto abortivo.
I farmacisti non possono rifiutarsi di somministrarla, continua l'esperto, perché la legge non permette ai farmacisti l'obiezione di coscienza. E cosa rischia il farmacista che si rifiuta di venere? Una segnalazione all'ordine di appartenenza, spiega l'esperto, per violazione del codice deontologico. Potrebbe, dice l'avvocato, persino configurarsi il reato di abuso di ufficio, in casi gravi. Infine, conclude Ruffinotti, qualora i farmacisti dicessero che il farmaco non è disponibile in giacenza, i clienti devono ricordarsi che è obbligo del farmacista adoperarsi di recuperarla nel più breve tempo possibile.

