Oltre all'infortunio all'interno dell'azienda, la legge disciplina anche l'infortunio in itinere. Si tratta della circostanza in cui il dipendente è vittima di un incidente nel percorso tra casa e lavoro: quali sono le conseguenze e quando è previsto un indennizzo economico.
Nel corso dello svolgimento della normale attività lavorativa all'interno dell'azienda possono verificarsi eventi poco fortunati, come un incidente in grado di provocare un infortunio al lavoratore. In tal senso, il dipendente gode di specifiche tutele. Cosa succede se, invece, il lavoratore s'infortuna nel percorso tra la propria abitazione e la sede di lavoro? Anche questa eventualità è, in realtà, disciplinata dalla legge.
L'infortunio nel tragitto casa-lavoro ha in realtà un nome specifico e si chiama infortunio in itinere. Ne ha parlato, in un video pubblicato di recente, la dottoressa Wanda Falco, avvocato. Come spiegato dall'esperta, l'infortunio in itinere è quell'infortunio subito dal lavoratore non solo nel normale percorso da casa al lavoro (e viceversa) ma anche nel normale percorso tra la sede di lavoro e il luogo abituale di consumazione del pasto (se non c'è la mensa aziendale) o nel normale percorso che collega due luoghi di lavoro se la prestazione lavorativa viene eseguita in due luoghi diversi.
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Lavoro, cosa è previsto per l'infortunio in itinere

Anche per queste determinate fattispecie sono previste tutele dal per il dipendente. Generalmente, infatti, questo tipo di infortunio è indennizzato dall'INAIL. Esistono, però, delle eccezioni: come spiegato dall'avvocato Falco, infatti, l'infortunio non è indennizzato nel caso in cui ci sia stata una deviazione rispetto al tragitto ordinario, che è inteso come percorso più breve. Per avere un esempio concreto, se il dipendente, rientrando dal lavoro, effettua una deviazione per accompagnare un collega a casa o passa a prendere un figlio in palestra, in questo caso l'eventuale infortunio non sarebbe indennizzato dall'INAIL.
Allo stesso modo, non si tratta di infortunio in itinere e di conseguenza non gode della copertura economica dell'INAIL la circostanza in cui l'uso del veicolo non rappresenta una reale necessità (quando, ad esempio, il luogo del lavoro può essere raggiunto tramite i mezzi pubblici). Al contrario, se il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico l'utilizzo della propria vettura rappresenta invece una necessità. Allo stesso modo, rappresenta una necessità l'uso del veicolo quando la sede lavorativa è raggiungibile con i mezzi pubblici ma i tempi impiegati per raggiungerla sono incompatibili con l'orario di lavoro o con le esigenze personali e familiari del lavoro.
