Cartelle esattoriali, cosa fare se le ricevi per debiti già pagati? L'Agenzia delle Entrate chiarisce: "C'è una procedura da seguire"

Può accadere che l'Agenzia delle Entrate invii cartelle di pagamento per debiti già pagati. In questo caso il contribuente può far valere i propri i diritti richiedendo una sospensione del pagamento: c'è una procedura da seguire.

Sebbene si tratti di un ente statale e risponda quindi alla legge, anche l'Agenzia delle Entrate può commettere degli errori. Proprio per questo motivo, per i contribuenti esistono alcune modalità per far valere i propri diritti senza subire abusi. Può accadere, ad esempio, che il Fisco esiga il pagamento di una cartella riguardante un debito già pagato. Come si procede, in questo caso?

Una circostanza del genere è quella in cui si è trovato Fabrizio, che in merito ha chiesto un chiarimento a FiscoOggi, magazine dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha infatti rivelato di dover chiedere all'Agenzia delle Entrate di sospendere la procedura di riscossione per una cartella di pagamento riguardante un debito già pagato, chiedendo informazioni a proposito delle modalità per presentare la richiesta. In risposta, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che esistono specifiche modalità e anche dei tempi da rispettare.

Cartelle di pagamento, come richiedere la sospensione all'Agenzia delle Entrate

Come richiedere la sospensione delle cartelle di pagamento
Il post dell'Agenzia delle Entrate sulla sospensione delle cartelle. Fonte: Facebook

Per quanto riguarda la tempistica, il contribuente che ritiene non dovuto il pagamento richiesto con una cartella o un avviso può richiederne la sospensione entro 60 giorni dalla notifica. È quanto previsto dalla legge n. 228/2012. La sospensione può essere richiesta per diversi motivi: perché il pagamento è stato già effettuato prima che venisse formato il ruolo (ovvero l'elenco dei debitori da parte dell'ente creditore), perché è stato disposto uno sgravio (ovvero una riduzione o cancellazione del debito), perché la prescrizione o la decadenza del debito è intervenuta prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (ovvero quando sopraggiunge la prescrizione senza che l'ente abbia agito per riscuotere il debito), perché è in corso una sospensione amministrativa o giudiziale ma anche, infine, perché è stata emessa una sentenza che annulla totalmente o parzialmente il debito.

La domanda di sospensione può essere presentata in diversi modi. Lo si può fare innanzitutto telematicamente: tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, con l'app Equiclick o compilando il Modello SL1 da inviare mediante posta elettronica certificata. Lo stesso Modello, in alternativa, può essere presentato allo sportello territoriale dell'ente. La richieste deve essere corredata di una copia dell'atto per il quale si chiede la sospensione e anche la documentazione in grado di attestare il motivo della sospensione. In attesa della risposta da parte dell'ente creditore, poi, una volta ricevuta l'istanza l'Agenzia delle Entrate provvede a sospendere la procedura di riscossione.

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