Il divieto di licenziamento è possibile in due soli casi, ma ci sono delle eccezioni anche su questi due casi: ecco la spiegazione di una nota esperta di diritto del lavoro.
Il licenziamento è, notoriamente, un atto, previsto anche dall'ordinamento giuridico italiano, mediante il quale il datore di lavoro decide di recedere, in maniera unilaterale, dal contratto di lavoro con un lavoratore subordinato. Date le conseguenze economiche, e anche psicologiche, che un licenziamento può portare al lavoratore, il datore di lavoro non può licenziare liberamente, ma deve attenersi ai procedimenti previsti dal nostro ordinamento giuridico, specificando in maniera precisa e adeguata i motivi che l'hanno condotto a licenziare il dipendente.
Vi sono, poi, tutele maggiori per alcuni dipendenti particolari. Tra queste, vi è il divieto di licenziamento. Il divieto di licenziamento è previsto nello Statuto dei lavoratori, e cioè nella legge 300/1970, come modificata dalle leggi successivi, quali la 92/2012, e dal decreto legislativo 23/2015. Il divieto di licenziamento, come si può intendere dal nome, vieta al datore di licenziare un dipendente in determinati casi. Due di questi sono già stabiliti, mentre altri possono essere previsti, in maniera temporanea, a seconda dell'esigenza. Ad esempio, nel 2020, il Governo italiano vietò ai datori di lavoro di licenziare i dipendenti per motivi economici od organizzativi per due mesi, durante l'inizio della crisi da COVID-19.
Divieto di licenziamento: i due casi in cui vale questa tutela, e le eccezioni alla stessa
Per quanto riguarda, invece, i due casi prestabiliti, si tratta di due casi in cui i dipendenti abbiano maggiore bisogno di disponibilità economica, e, dunque, due casi in cui il licenziamento avrebbe conseguenze particolarmente gravi. Come spiega Sabrina Grazini, nota consulente del lavoro ed esperta legale, il primo caso riguarda le nozze del dipendente. Il divieto di licenziamento, in quel caso, va dal momento in cui vi sono le pubblicazioni, fino a un anno dopo la celebrazione delle nozze. Il secondo caso, invece, riguarda la nascita dei bambini. I neogenitori non possono essere licenziati dall'inizio della gravidanza, sino al compimento del primo anno d'età del bambino.
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Grazini sottolinea, però, che ci sono dei casi in cui questo divieto di licenziamento non vale, neanche per le persone che rispettano i requisiti stabiliti nel paragrafo precedente. Il divieto di licenziamento non si applica, cioè, in caso di mancato superamento del periodo di prova del dipendente, nonché in caso di cessazione dell'attività in generale. Il terzo caso, invece, riguarda una colpa grave del dipendente: naturalmente, deve essere una colpa così grave da compromettere in maniera sin troppo evidente, da non poter attendere il termine del periodo previsto.

