Può accadere che, su un preventivo, il prezzo finale di un bene o un servizio sia indicato senza IVA. In questo caso la maggiorazione del 22% va pagata o meno? La legge, in merito, esprime un principio molto chiaro.
In un mercato ormai sempre più globalizzato la sfida tra le varie imprese concorrenti si gioca anche sul più piccolo dettaglio. È qui che entra in gioco il marketing con le sue varie strategie utili proprio alle stesse imprese per conquistare un numero maggiore di clienti. Queste strategie, però, spesso risultano subdole e finiscono per confondere il consumatore.
Può accadere, ad esempio, di acquistare un servizio che viene pubblicizzato ad un determinato prezzo e di scoprire, solo successivamente, che l'importo pubblicizzato era in realtà da considerarsi IVA esclusa e che dunque, il prezzo finale da pagare, è superiore. Come bisogna agire, in questo caso? Ne ha parlato, in un video pubblicato nelle scorse ore, l'avvocato Angelo Greco, che ha fatto luce sulla possibilità di opporsi a questa pratica particolarmente fastidiosa. Il consumatore, infatti, può opporsi a pagare la maggiorazione del 22% (ovvero dell'IVA) non prevista nel preventivo iniziale, ovviamente al verificarsi di determinate condizioni.
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Preventivo senza IVA, come può agire l'acquirente

Come spiegato dall'avvocato Angelo Greco, l'oggetto del contratto e il prezzo devono essere determinati o determinabili in modo chiaro e senza equivoci. È quanto stabilisce il Codice Civile. Se l'IVA non è indicata nel contratto o nel preventivo, dunque, è da intendersi inclusa o esclusa? L'IVA, secondo lo stesso Codice Civile, è sempre inclusa. Questo vale a prescindere dal fatto che l'acquirente sia o meno titolare di una partita IVA (e che quindi abbia o meno la possibilità di scaricare l'imposta). Se la dicitura contenuta nel contratto risulta equivoca, poi, esiste un'ulteriore regola.
Quando il contratto o il preventivo è stilato dal solo venditore, come accade nelle proposte di acquisto prestampate, nei moduli e nei formulari, le clausole dubbie si interpretano a favore dell'acquirente, che è il soggetto che subisce la scrittura redatta unilateralmente dall'altra parte. Si tratta di un vero e proprio principio, insomma, secondo il quale in caso di contrasti tra le parti derivanti dall'equivoco, la disputa si risolve in favore di chi ha subito tale equivoco, mentre a farne le spese sarà invece il soggetto chi ha redatto il contratto senza essere sufficientemente chiaro a proposito di tutte le clausole presenti. Sarà quest'ultimo, infatti, a dover assumersi tutte le conseguenze del caso. L'acquirente, dunque, non sarà tenuto a pagare l'IVA se non espressamente indicato.
