Nelle scorse ore, l'Agenzia delle Entrate ha diramato una nuova circolare con i chiarimenti per Caf e professionisti a proposito della dichiarazione dei redditi. Modello 730 semplificato, redditi di capitale, visto di conformità, prima casa under 36, ravvedimento operoso e non solo.
C'è ancora grande confusione a proposito della dichiarazione dei redditi. Da quest'anno, l'Agenzia delle Entrate ha dato ai contribuenti la possibilità di effettuarla in modalità semplificata, ma in merito ci sono ancora delle criticità segnalate dai contribuenti, molti dei quali impossibilitati dal concludere la nuova procedura. È per questo motivo che, nei giorni scorsi, è stata diffusa una circolare con alcuni chiarimenti in merito.
In particolare, la circolare mira a fornire delle risposte ad alcuni quesiti formulati dai CAF per la compilazione e l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. Nel primo punto, il documento chiarisce che i soggetti privi di partita IVA, titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, possono presentare il Modello 730 senza sostituto d'imposta. L'esempio è quello di contribuenti che devono dichiarare solo redditi fondiari.
Dichiarazione dei redditi, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: la nuova circolare in merito

La stessa circolare fornisce anche indicazioni per la compilazione del Quadro W, che riguarda i redditi di capitale di fonte estera, concentrandosi in particolare ai valori riferiti a cripto-attività e al relativo calcolo d'imposta. Nella stessa circolare sono contenute indicazioni riguardanti il Quadro L, relativamente ai valori dei terreni. In questo caso, il Caf o il professionista abilitato sono tenuti a controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite modello F24 con l'imposto dell'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore di terreni, insieme alla perizia giurata di stima.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 12 dell'Agenzia delle Entrate, si sofferma anche sugli acquisti di abitazioni di classe energetica A o B e sul credito d'imposta per la prima casa under 36. L'Agenzia, in merito, fa sapere che la detrazione del 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienzxa energetica non spetta se il contribuente ha usufruito, in riferimento allo stesso immobile, del beneficio prima casa under 36. Infine, si legge nella circolare, in caso di certificazioni uniche trasmesse dopo la scadenza prevista, è ammissibile il ricorso al ravvedimento operoso. Sul sito web dell'Agenzia delle Entrate è possibile trovare la circolare in questione con tutte le informazioni fornite dalla stessa.
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